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L'istituto
del
Difensore
Civico e'
stabilito
dall' Art.
56 dello
Statuto
Comunale del
2005 quale
garante del
buon
andamento,
dell'imparzialità,
della
tempestività
e della
correttezza
dell'azione
amministrativa.
Il difensore
civico
interviene,
su richiesta
di cittadini
singoli o
associati
presso
l'Amministrazione
Comunale per
accertare
che il
procedimento
amministrativo
abbia
regolare
corso e che
gli atti
siano
correttamente
e
tempestivamente
emanati. A
tale fine
può
convocare il
responsabile
del servizio
interessato
e richiedere
documenti,
notizie,
chiarimenti,
come pure
può
intervenire,
con le
medesime
modalità di
cui sopra,
nei casi di
ritardi,
irregolarità,
negligenze,
disfunzioni,
carenze,
omissioni,
illegittimità
nell'attività
dei pubblici
uffici e
servizi, al
fine di
garantire
l'effettivo
rispetto dei
principi di
legalità, di
buon
andamento,
di
efficienza e
di
imparzialità
dell'azione
amministrativa.
In sostanza,
il difensore
civico potrà
di volta in
volta:
-
consigliare
il
cittadino
circa
iniziative
da
prendere
nei
confronti
dell'ufficio
al quale
si è già
rivolto
in
precedenza;
-
indirizzare
il
cittadino
verso
un'altra
struttura
in grado
di
soddisfare
la sua
esigenza;
-
chiedere
informazioni
e
prendere
visione
di ogni
documento
in
possesso
dell'ufficio
al quale
il
cittadino
si è
precedentemente
rivolto;
-
suggerire
il
rimedio
più
efficace;
-
indicare
all'ufficio,
se
possibile,
una
soluzione.
Infine,
il difensore
civico può
intervenire
anche di
propria
iniziativa a
fronte di
casi di
particolare
gravità già
noti e che
siano motivo
di
preoccupazione
per la
cittadinanza.
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