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L'istituto del Difensore Civico e' stabilito dall' Art. 56 dello Statuto Comunale del 2005 quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

Il difensore civico interviene, su richiesta di cittadini singoli o associati presso l'Amministrazione Comunale per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. A tale fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, come pure può intervenire, con le medesime modalità di cui sopra, nei casi di ritardi, irregolarità, negligenze, disfunzioni, carenze, omissioni, illegittimità nell'attività dei pubblici uffici e servizi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalità, di buon andamento, di efficienza e di imparzialità dell'azione amministrativa.

In sostanza, il difensore civico potrà di volta in volta:

  • consigliare il cittadino circa iniziative da prendere nei confronti dell'ufficio al quale si è già rivolto in precedenza;
  • indirizzare il cittadino verso un'altra struttura in grado di soddisfare la sua esigenza;
  • chiedere informazioni e prendere visione di ogni documento in possesso dell'ufficio al quale il cittadino si è precedentemente rivolto;
  • suggerire il rimedio più efficace;
  • indicare all'ufficio, se possibile, una soluzione.

Infine, il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che siano motivo di preoccupazione per la cittadinanza.
 

 
 
 
   
 
 
   
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