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COSA FARE
PER... |
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VARIAZIONE DI
RESIDENZA
Occorre
presentarsi in
ufficio anagrafe
muniti di:
- Per i
cittadini
italiani: un
documento di
identità,
patente auto se
posseduta,
numero delle
targhe dei
veicoli di
proprietà.
- Per gli
stranieri
extracomunitari:
passaporto e
permesso di
soggiorno oltre
ad eventuali
documenti
comprovanti lo
stato civile e
la composizione
del nucleo
famigliare
- Per i
cittadini di un
Paese
dell’Unione
Europea: carta
di identità
estera o
passaporto e
carta di
soggiorno
- Per le persone
che provengono
da altro comune
o da paese
straniero è
richiesto,
qualora lo
posseggano, il
codice fiscale.
Il richiedente
deve compilare
l’apposito
modulo
disponibile
presso l’ufficio
anagrafe
predisposto
dalla
Motorizzazione
Civile ai fini
del cambio di
residenza sulla
patente e
libretto di
circolazione di
motoveicoli,
autoveicoli,
rimorchi e
ciclomotori. E’
necessario
aspettare l’accertamento
dei vigili
urbani, i quali
attestano se il
soggetto ha
trasferito
effettivamente
la sua abituale
dimora.
Se si cambia
abitazione, pur
rimanendo
all’interno del
comune, è
sufficiente
compilare il
modulo di
domanda
disponibile
presso l’ufficio
anagrafe e il
modello
predisposto
dalla
Motorizzazione
Civile ai fini
del cambio di
indirizzo sulla
patente e
libretto di
circolazione di
motoveicoli,
autoveicoli,
rimorchi e
ciclomotori
intestati al
richiedente. Si
dovrà attendere,
anche in questo
caso, l’accertamento
positivo dei
Vigili Urbani
prima di
procedere alla
variazione
anagrafica
dell’indirizzo.
DICHIARAZIONE
DI NASCITA
Le dichiarazioni
di nascita sono
rese
direttamente
all'Ufficiale
dello Stato
Civile. La
dichiarazione
deve essere
presentata
preferibilmente
dal padre o
dalla madre:
entro 3 giorni
dalla nascita
presso la
Direzione
Sanitaria
dell'ospedale o
della casa di
cura dove è
avvenuto il
parto e la
dichiarazione
può essere
effettuata oltre
che dal genitore
anche da un
assistente al
parto;
entro 10 giorni
dalla nascita
presso il Comune
dove è avvenuto
il parto e la
dichiarazione
può essere
effettuata oltre
che dal genitore
anche da un
assistente al
parto;
entro 10 giorni
dalla nascita
presso il Comune
di residenza dei
genitori e la
dichiarazione
può essere
effettuata solo
direttamente da
un genitore.
Nel caso in cui
i genitori non
risiedono nello
stesso Comune,
salvo diverso
accordo tra loro,
la denuncia è
fatta presso il
Comune di
residenza della
madre.
L'iscrizione
anagrafica nel
Comune di
residenza
avviene
d'ufficio, a
seguito di
comunicazione da
parte
dell'Ufficio di
Stato Civile che
ha iscritto
l'atto.
Documenti da
presentare
Attestazione di
nascita
rilasciata dal
medico o dall'
ostetrica.
Documento
d'identità del
dichiarante.
Nel caso di
cittadini
stranieri
l'Ufficio può
richiedere altri
documenti
necessari per la
corretta
redazione
dell'atto.
Costo
Nessuno.
PUBBLICAZIONE
DI MATRIMONIO
Il matrimonio,
civile o
religioso, è
normalmente
preceduto dalle
pubblicazioni
nel luogo di
residenza dei
futuri sposi.
La richiesta di
pubblicazioni va
fatta
all'Ufficiale
dello Stato
Civile dai
futuri sposi, i
quali devono
presentarsi
personalmente,
muniti di
documenti di
identità e
codici fiscali,
presso l'Ufficio
di Stato Civile
di residenza di
uno di essi, per
compilare un
modulo di
autocertificazione.
Al fine di poter
richiedere le
pubblicazioni, i
futuri sposi
debbono essere
cittadini
maggiorenni con
stato civile
libero, cioè non
legati da un
precedente
matrimonio
civile o
religioso con
effetti civili.
Ai minori di età
compresa fra i
16 e i 18 anni
non ancora
compiuti occorre
l'autorizzazione
al matrimonio
emessa dal
Tribunale dei
minori di Torino.
I futuri sposi
inoltre non
devono essere
legati da
vincoli di
parentela, di
affinità, di
adozione e
affiliazione nei
gradi stabiliti
dal Codice
Civile.
I cittadini che
abbiano già
contratto
matrimonio
devono aver
ottenuto la
cessazione degli
effetti civili
del precedente
matrimonio; se
il matrimonio è
religioso
cattolico, per
risposarsi con
cerimonia
religiosa
cattolica
occorre ottenere
l'annullamento
del precedente
matrimonio. Per
i soli matrimoni
da celebrarsi in
forma religiosa,
i futuri sposi
dovranno
presentare anche
la richiesta del
parroco della
Chiesa ove verrà
celebrato il
matrimonio o del
Ministro di
culto ammesso
nello Stato.
L'ulteriore
necessaria
documentazione
viene acquisita
d'ufficio, ad
eccezione del
nulla-osta (vedasi
notizie utili)
per i nubendi
stranieri.
Quando l'Ufficio
di Stato Civile
sarà in possesso
dei documenti
dei futuri sposi,
questi saranno
invitati, previo
appuntamento, a
presentarsi
presso l'Ufficio
stesso per la
promessa di
matrimonio, alla
quale seguirà
l'affissione
dell'atto di
pubblicazione
nell'apposito
Albo Comunale
dei rispettivi
Comuni di
residenza; verrà
quindi
comunicato ai
futuri sposi
quando ritirare
il certificato
di eseguite
pubblicazioni e
nulla osta al
matrimonio.
Costi:
Euro 10,33 di
marca da bollo
per la
pubblicazione
per ciascun
Comune di
residenza dei
nubendi.
Notizie utili:
Prima della
celebrazione del
matrimonio si
deve provvedere
all'affissione
delle
pubblicazioni.
Il matrimonio
deve essere
celebrato entro
180 giorni,
decorso tale
termine le
pubblicazioni
non sono più
valide.
Le pubblicazioni
restano affisse
per otto giorni
consecutivi, in
entrambi i
Comuni di
residenza. Se è
stata concessa
dal Tribunale la
riduzione del
termine di
pubblicazione o
la dispensa
della stessa
deve essere
prodotto il
relativo Decreto.
I certificati
occorrenti per
la pubblicazione
hanno una
validità di sei
mesi.
I cittadini
Italiani per
potersi sposare
in un Paese
straniero devono
chiedere
all'Ufficio di
Stato Civile del
Paese stesso
quali sono i
documenti
necessari da
produrre: gli
stessi variano a
seconda delle
diverse nazioni.
Se
impossibilitati
a contattare
tale Ufficio, è
indispensabile
rivolgersi al
Consolato
Italiano in quel
Paese.
I cittadini
stranieri (comunitari
ed
extracomunitari)
che vogliano
sposarsi in
Italia devono
presentare il
nulla-osta
rilasciato
dall'autorità
diplomatica (Consolato
o Ambasciata)
del proprio
Paese presente
in Italia. Tale
nulla-osta deve
essere tradotto
e legalizzato o
presso l'Ufficio
Territoriale del
Governo dove ha
sede l'Autorità
diplomatica o
presso l'Ufficio
Territoriale del
Governo di
Torino (già
Prefettura),
purché non si
tratti di Paese
esente da
legalizzazione
(Austria, Belgio,
Croazia,
Danimarca,
Finlandia,
Francia,
Germania, Gran
Bretagna, Grecia,
Irlanda,
Liechtestein,
Lussemburgo,
Macedonia,
Norvegia, Olanda,
Portogallo,
Repubblica di S.
Marino,
Slovacchia,
Slovenia,
Svizzera, Spagna,
Turchia,
Ungheria); in
mancanza del
nulla-osta
occorre una
sentenza del
Tribunale
Italiano.
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